A partire dal 1° settembre 2023 la Svizzera si è dotata di una nuova legge per meglio proteggere i dati dei propri abitanti, per cui le imprese del Paese devono adeguarsi.
La prima legge federale sulla protezione dei dati risale al 1992. Nel frattempo la popolazione svizzera ha introdotto l’uso di internet e degli smartphone nel suo quotidiano e ricorre sempre più frequentemente alle reti sociali, ai cloud o all’internet delle cose. In questo contesto, un rimaneggiamento completo della legge sulla protezione dei dati – e non più solo parziale come nel 2009 e 2019 – è indispensabile per assicurare alla popolazione una protezione dei suoi dati adeguata e adattata alle evoluzioni tecnologiche e sociali della nostra epoca.
La nLPD introduce i seguenti otto cambiamenti principali per le imprese.
1. Solo i dati delle persone fisiche saranno da ora in poi coperti, e non più quelli delle persone giuridiche.
2. I dati genetici e biometrici entrano nella definizione dei dati sensibili.
3. Vengono introdotti i principi di "Privacy by Design" e di "Privacy by Default". Come indicato dal nome, il principio di "Privacy by Design" (protezione dei dati sin dalla concezione) implica che gli sviluppatori integrino la protezione e il rispetto della vita privata degli utenti nella struttura stessa del prodotto o del servizio chiamato a raccogliere i dati personali. Il principio di "Privacy by Default" (protezione dei dati per impostazione predefinita) assicura invece il livello di sicurezza più elevato dalla messa in circolazione del prodotto o del servizio, attivando automaticamente, ovvero senza intervento da parte degli utenti, tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e alla limitazione del loro utilizzo. In altre parole, tutti i software, il materiale e i servizi devono essere configurati in modo da proteggere i dati e da rispettare la vita privata degli utenti.
4. Devono essere condotte delle analisi d’impatto, in caso si rischio elevato per la personalità o per i diritti fondamentali delle persone interessate.
5. Viene esteso il diritto di informare: la raccolta di tutti i dati personali – e non più unicamente di quelli detti sensibili – deve portare all’informazione preventiva della persona interessata.
6. Diventa obbligatorio allestire un registro delle attività di trattamento.
7. È richiesto l’annuncio rapido in caso di violazione della sicurezza dei dati, da inoltrare all’Incaricato federale per la protezione dei dati e per la trasparenza (IDT).
8. La nozione di profilazione (cioè il trattamento automatizzato dei dati personali) entra a far parte della legge.